CTU e CTP in ambito Superbonus e Sismabonus

In questo periodo stiamo affrontando, sia per il Tribunale di Venezia che di Treviso, qualche contenzioso di natura tecnica sulle attività professionali e di impresa collegata agli incentivi fiscali del Superbonus (in qualche caso anche di attività già concluse, altre solo avviate, altre solo oggetto di progettazione).

I quesiti dei Giudici che ci hanno nominati CTU ci hanno sottoposto dei quesiti tecnici le cui risposte (che siamo tenuti a consegnare in una relazione tecnica d’ufficio motivata) saranno utilizzate dal Giudice per gli aspetti di natura giuridica sulla decisione (sentenza) del contenzioso insorto.

Anche qualche soggetto privato si è rivolto a noi per ottenere consulenza, sia per valutare gli estremi di intentare un’azione giudiziale, sia per verificare se sia possibile trovare una strada per riprendere qualche attività che, per vari motivi tecnici e di cessione del credito, si è interrotta. In un paio di casi, con il Legale Difensore, si valutato di procedere con la Consulenza Tecnica di Parte (CTP) sempre ai fini di promuovere un ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (ATP ex art 696 bis cpc) volto a trovare una definizione guidata da un Tecnico Terzo (CTU del Tribunale).

Si tratta in alcuni casi di lavorazioni eseguite non sempre in maniera diligente, appurando la presenza di vizi, difetti, malfunzionamenti, mancati completamenti, spesso dettati dalla fretta di saltare da un cantiere all’altro da parte di artigiani/imprese.

 

Talvolta, congiuntamente con il Legale Difensore (l’avvocato) si è consigliato di trovare una transazione preventiva, in quanto imprudente/non conveniente procedere con un’azione legale.

È altresì interessante riflettere su un aspetto che, durante le nostre attività di progettazione e consulenza, abbiamo sempre cercato di porre all’attenzione del Committente, anche per tramite dell’Amministratore nel caso di Condomìni. Tale specificazione è stata, anche per nostra tutela in qualità di progettisti e direzione dei lavori, sempre sottoscritta dai Committenti, in quanto a nostro giudizio essi dovevano essere preventivamente informati.

Riportiamo testualmente l’informativa (inserita nei Contratti) che abbiamo valutato anche dopo aver consultato ANIT, Associazione cui facciamo parte come iscritti per i validi servizi offerti:

“La progettazione prevede che sia verificata positivamente il rispetto dei parametri igrometrici di Legge: tuttavia, in caso di isolamento dell’involucro (cappotto termico e/o serramenti), per evitare condense e muffe è sempre comunque necessario attuare un’adeguata ventilazione e ricambio dell’aria nei locali, generalmente di circa 5 minuti, né più (per non raffreddare eccessivamente le superfici interne) né meno (per consentire il ricambio completo dell’aria nell’unità abitativa), aprendo tutte le finestre per ben arieggiare gli ambienti almeno 2 volte al giorno, con frequenza eventualmente da variare anche in funzione della permanenza nell’unità e della produzione specifica di umidità. Deve essere noto, infatti, che gli immobili che vengono isolati (con cappotto termico e/o serramenti che “sigillano” l’unità abitativa) traspirano meno di prima (riducono l’uscita dell’umidità/vapore), e quindi devono essere arieggiati adeguatamente per far migrare all’esterno l’umidità (necessariamente da controllare e mantenere al 50% del tasso relativo, con un igrometro dotato di allarme sonoro di superamento soglia, e di bassissimo costo).

Qualora il committente voglia valutare, se fattibile, un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) per ricambiare automaticamente l’aria ai fini del controllo igrometrico sopra illustrato, il nostro Studio Tecnico è a disposizione, su richiesta scritta, a darvi consulenza in tal senso.”

Di seguito, infine, si coglie l’occasione per restituire (fonte Agenzia delle Entrate) un inquadramento delle tematiche anche ai fini di una miglior consapevolezza, ad oggi (maggio 2023), dello stato dell’arte di questa articolata normativa.

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, il Superbonus spetta:

  1. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure
  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

  1. fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
  2. fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Interventi principali o trainanti

 

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Interventi aggiuntivi o trainati

 

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).

La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 (modificato da successivi provvedimenti) sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti.

Il nuovo modello di comunicazione dell’opzione (con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 (successivamente modificato dal provvedimento – pdf del 10 giugno 2022).

L’articolo 10-bis del decreto legge n. 21/2022 ha previsto che dal 1° gennaio 2023, sia per la fruizione della detrazione sia per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi di cui all’articolo 119 (Superbonus) e all’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.

Per approfondimenti riguardanti la decorrenza e l’ambito temporale di applicazione della disposizione si rinvia alla circolare n. 10 del 20 aprile 2023 – pdf.