Studio 3 al Seminario del 4/12 • Superbonus 110% Punti di forza e criticità

Il 4 dicembre 2020 lo Studio3 è stato invitato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati ad esporre alcune considerazioni/riflessioni sul valore del decreto e le potenzialità, ma anche i rischi.

Si affronteranno aspetti legati a possibili non conformità dell’edificio, alla possibile non rispondenza alla legge 10/91, alla formazione rischio muffe….ciò al fine di non creare solo aspettative, ma far presente che ad ogni attività si possono presentare rischi che ogni professionista deve bene illustrare già dallo studio di fattibilità.

 

Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020 n. 246

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020 n. 246, i testi definitivi dei decreti attuativi sui requisiti tecnici dei lavori e sulle asseverazioni.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 246 del 5 Ottobre 2020 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus“, il quale, fissa i requisiti tecnici ed i massimali di costo per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici agevolati da Ecobonus, bonus facciate e superbonus 110%.

Accanto al decreto sui requisiti tecnici, è stato pubblicato il Decreto asseverazioni. Il Decreto asseverazioni, definisce quali devono essere i contenuti dell’asseverazione tecnica e fornisce i modelli da utilizzare.

Decreti requisiti tecnici
Le disposizioni ed i requisiti tecnici previste dal Decreto trovano applicazione per gli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020. Per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano invece, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.

Pertanto, l’applicazione dei requisiti tecnici e dei massimali di spesa fissati dal decreto MISE sarà obbligatoria solo per gli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva al 6 ottobre 2020.

I requisiti definiti dal decreto si riferiscono agli interventi:

Interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
Interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di edifici esistenti;
Gli interventi di installazione di collettori solari;
Interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
Installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.
Il prezzario dei lavori è al netto dell’IVA, delle prestazioni professionali e delle opere complementari per l’esecuzione dei lavori.

 

Restano fuori dai limiti di congruità delle spese sostenute i lavori rientranti nel sismabonus, anche se, detraibili al 110% ed anche se sono ammessi in detrazione con le aliquote ordinarie.

Per i lavori rientranti nel superbonus del 110% sarà obbligatoria l’acquisizione dell’asseverazione tecnica, comprendente la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche per gli interventi avviati prima dell’entrata in vigore dei decreti attuativi del MISE.

Decreto asseverazioni
Il Decreto Asseverazioni definisce le modalità e i contenuti delle asseverazioni redatti dai tecnici incaricati e che dovranno essere inviati agli organi competenti, tra cui l’ENEA.

Il tecnico abilitato dovrà compilare l’asseverazione su requisiti e prezzi dei lavori online, sul sito ENEA, utilizzando i moduli forniti dal MISE. L’invio dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla fine dei lavori, per i lavori conclusi.

All’asseverazione devono essere allegati:

Copia del documento di riconoscimento;
Polizza assicurativa.
Il portale ENEA rilascerà quindi una ricevuta di trasmissione.

La gestione operativa degli adempimenti legati all’accesso al superbonus del 110% viene affidata ad ENEA, effettuando le verifiche sui requisiti, sulla congruità degli interventi.

Il massimale della polizza di assicurazione deve essere adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi, esso comunque, non può essere inferiore a 500.000 euro.

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di reato, ovvero, ammonta da un minimo di 2.000 euro, e può salire fino a 15.000 euro.