Decreto salva casa 2024 LA GUIDA

Il Decreto Salva Casa 2024 introduce importanti novità, riguardanti anche le tolleranze costruttive, che attengono a delle limitate differenze tra il progetto approvato e la costruzione effettiva di un edificio. Le principali modifiche tecniche includono:

Ampliamento delle tolleranze costruttive: Viene innalzata la soglia delle tolleranze ammissibili tra il progetto e la realizzazione. In precedenza, piccole variazioni potevano portare a contestazioni o blocchi burocratici. Con il nuovo decreto, si offre maggiore flessibilità, consentendo variazioni minime senza necessità di modifiche o sanzioni.

Applicazione delle tolleranze: Queste nuove tolleranze riguardano sia le dimensioni planimetriche degli edifici (come altezze e distanze) sia quelle volumetriche, purché non superino determinati limiti percentuali stabiliti dalla normativa.

Questa misura punta a semplificare il settore edilizio, riducendo i contenziosi e i tempi per le regolarizzazioni tecniche.

Le Novità del SALVA CASA

Edilizia libera

Nuovi interventi in edilizia libera:

  • VePA sui porticati ≠ porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico

  • opere di protezione dal sole e agenti atmosferici (tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche pergole bioclimatiche)

Stato legittimo degli immobili

Lo stato legittimo di un immobile o di una singola unità immobiliare può essere dimostrato attraverso:

  • titolo abilitativo della costruzione titolo
  • abilitativo dell’ultimo intervento edilizio
  • titoli rilasciati dopo accertamento di conformità in sanatoria
  • pagamento della sanzione pecuniaria

Tolleranze costruttive

Riparametrate le tolleranze:

  • 2% per superficie utile > 500m2
  • 3% per superficie utile tra i 300 e 500 m2
  • 4% per superficie utile tra i 100 e 300 m2
  • 5% per superficie utile < 100 m2
  • 6% per superficie utile < 60m2

Cambio di destinazione d’uso

Sempre consentito il cambio di destinazione d’uso con e senza opere:

  • stessa categoria funzionale
  • tra categorie funzionali residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale nelle zone A), B) e C) di cui all’art. 2 del D.M. 1444/1968

Modifiche alle sanzioni

Rilascio del PdC in sanatoria

doppio del contributo di costruzione (incrementato del 20% per interventi realizzati in parziale difformità dal PdC o variazioni essenziali)

Rilascio SCIA in sanatoria

doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile tra 1.032 e 10.328€ o tra 516 e 5.164€

Assenza o in difformità dalla SCIA

triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile e non inferiore a 1.032€

Parziale difformità dal PdC

rimozione o demolizione
se la rimozione non può avvenire, sanzione pari a:

triplo del costo di produzione della parte dell’opera realizzata in difformità se ad uso residenziale
triplo del valore venale per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale

Nuovi requisiti di abitabilità

Il tecnico abilitato può asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie:

  • altezza minima interna < 2,70 m fino al limite massimo di 2,40 m
  • alloggio monostanza con superficie minima
    • <28 m2 fino al limite massimo di 20 m2 (1 persona)
    • <38 m2 fino al limite massimo di 28 m2 (2 persone)
  • tolleranze al 2% ai nuovi parametri di abitabilità

Varianti in corso d’opera del titolo ante ‘77

Regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato ante gennaio 1977

Recupero sottotetti

È sempre consentito il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla Legge regionale

Accertamento di conformità in sanatoria

Nuova procedura per l’accertamento di conformità in sanatoria nelle ipotesi di:
• parziale difformità dal PdC o dalla SCIA in alternativa al PdC

• assenza o difformità alla SCIA ordinaria

• variazione essenziale

  • conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda
  • conformità edilizia all’epoca della realizzazione

fonte dei dati: